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L'Affido a Palermo

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Indice
L'Affido a Palermo
Cos’è l’affidamento familiare
L’affidamento come intervento di prevenzione sociale
Differenza tra affidamento ed adozione
Chi può essere affidatario
Chi sono i minori affidati
Le famiglie di origine dei minori affidati
Come si diventa affidatari
Realizzazione di un progetto di affidamento familiare
Come opera l’Unità Organizzativa nel campo dell’affidamento familiare
Riferimenti legislativi e normativi
Tutte le pagine

Logo e slogan del servizio

Stai pensando di accogliere un bambino in affidamento?

Telefona o vieni a trovarci presso
l'Unità Organizzativa Affidamento Familiare

riceverai tutte le informazioni necessarie per valutare e decidere con consapevolezza.

 

Dove si trova

In Piazza Noviziato n. 20/A 90133 Palermo, al primo piano dell’edificio che ospita l’asilo nido Maria Pia di Savoia, alle spalle del Tribunale Ordinario.
Chi è interessato ad accogliere un bambino in affidamento o desidera ricevere ulteriori chiarimenti o informazioni e suggerimenti utili può contattarci con i seguenti modi:

  • Telefoni: 091/581018 - 091/587206
  • Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
  • Se vuoi essere ricontattato da noi: Clicca qui
  • Il manifesto della campagna affidi:
    Campagna affido


    1. Cos’è l’affidamento familiare

    • E’ un atto di generosità.
    • E’ un impegno sociale.
    • E’ aprirsi al confronto con l'altro.
    • E’ mettersi d'accordo.
    • E’ un’occasione per uscire dalla propria individualità.

    Con l’affidamento familiare, un minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è accolto da un nucleo familiare diverso dal proprio, senza interrompere i contatti e le relazioni affettive con i suoi parenti, per un tempo che può variare in funzione delle esigenze sue e della sua famiglia.

    L’affidamento familiare è un istituto giuridico, previsto dalla legge N.184/1983 successivamente modificato dalla legge N.149/2001, che sancisce il "Diritto del minore ad una famiglia", preferibilmente quella di origine, o affidataria se temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, adottiva se è accertato lo stato di abbandono e dichiarata l’adottabilità.
    Inoltre, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 252 del 29/10/2015, n° 173, diretta a modificare la L. 4 maggio 1983 n°184, in materia di adozioni. Tale legge riconosce un importante principio, ovvero, il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.

    E’ un intervento di aiuto rivolto al minore ed alla sua famiglia.

    Un minore può essere temporaneamente affidato ad una famiglia o ad una persona singola capace di soddisfare le sue specifiche esigenze di crescita (mantenimento, istruzione, educazione, relazione affettiva...) se appartenente ad un nucleo familiare non in grado o impossibilitato a garantirgli condizioni di vita adeguate alle sue necessità affettive, educative e di accudimento, indispensabili per un sano sviluppo psico-fisico, tanto da rendersi necessario il suo allontanamento provvisorio. Durante il periodo di affidamento familiare i servizi sociali competenti attuano tutti gli interventi necessari per aiutare la famiglia di origine del minore a superare i problemi al fine di favorire il ricongiungimento del minore alla propria famiglia. Il minore in affidamento familiare incontra periodicamente i propri familiari, secondo i tempi e le modalità stabilite dagli operatori sociali incaricati e concordati con tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, l’affidamento familiare è un intervento di sostegno attuato per sopperire alle difficoltà di un minore e della sua famiglia di origine. 

    1.1 Durata affidamento familiare

    Un affidamento familiare può avere una durata breve, media o lunga secondo la specificità di ciascuna situazione.
    La legge stabilisce all'art.4 comma 4 che: « il periodo di presumibile durata dell’affidamento familiare (...) non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore».

    1.2 Tipologia di affidamento

    Dal punto di vista formale, esistono due tipi di affidamento familiare:

    • Affidamento familiare consensuale, quando la famiglia di origine del minore, consapevole delle proprie momentanee difficoltà, chiede, attraverso i servizi sociali, di essere aiutata nello svolgimento del compito di genitori avvalendosi di un intervento di affidamento familiare, che viene formalizzato con un provvedimento amministrativo.
    • Affidamento familiare giudiziale, quando le esigenze di tutela del minore sono tali per cui il provvedimento viene emesso dall' autorità dal Tribunale per i Minorenni indipendentemente dal consenso della famiglia di origine.

    In entrambi i casi, gli obiettivi e le finalità dell’affidamento familiare rimangono i medesimi.


    2 - L’affidamento come intervento di prevenzione sociale

    Il minore attraverso l’affidamento ha la possibilità di:

    • Conoscere e sperimentare un modello di funzionamento familiare diverso da quello conosciuto;
    • Introiettare un modello di comportamento di figure adulte nello svolgimento del ruolo educativo, accuditivo, affettivo che possono diventare elementi di identificazione;
    • Acquisire competenze che potrà utilizzare da adulto;
    • Interrompere la ciclicità generazionale del modello di funzionamento familiare disfunzionale;
    • Stabilire buone relazioni affettive che potranno essere per lui punti di riferimento anche dopo l’affidamento familiare.

     


    3 - Differenza tra affidamento ed adozione

    E’ importante specificare con massima chiarezza che l’affidamento familiare si differenzia in modo sostanziale dall’adozione. L’affidamento familiare e l’adozione sono due percorsi distinti.

    3.1 Caratteristiche specifiche

    • obiettivi e attese diverse, non confondibili tra loro, che seguono modalità di realizzazione differenti;
    • implicazioni, condizioni giuridiche e modalità di rapporto differenti per tutti gli attori coinvolti.

    L’adozione è un intervento di sostegno rivolto esclusivamente al minore.
    Qualora un minore si trovi privo di un contesto familiare per cause naturali o per decadimento definitivo della potestà genitoriale decretata da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, viene dichiarato in stato di adottabilità ed accolto definitivamente e stabilmente da una famiglia adottiva ritenuta idonea a soddisfare le sue specifiche esigenze (mantenimento, istruzione, educazione, relazione affettiva, ecc…).
    La famiglia adottiva stabilisce con il minore un rapporto di filiazione giuridica equivalente in tutti i suoi aspetti ad un rapporto di filiazione naturale.

    In sintesi le caratteristiche dell’adozione sono:

    • la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e il relativo provvedimento di adozione;
    • l’equivalenza giuridica del rapporto adottivo con quello di una filiazione naturale (acquisizione del cognome)..

    In sintesi le caratteristiche dell’affidamento familiare sono:

    • la temporaneità che può protrarsi anche nel tempo;
    • il mantenimento dei rapporti affettivi tra il minore e la propria famiglia di origine e del proprio cognome;
    • l’auspicio del ricongiungimento del minore con la propria famiglia di origine, qualora le condizioni che hanno portato all'allontanamento siano state superate.

    4 - Chi può essere affidatario

    Secondo quanto stabilito dalla legge possono proporsi come affidatari:

    • coppie sposate con o senza figli
    • coppie conviventi con o senza figli
    • singoli di ambo i sessi con o senza figli

    Non vi sono particolari vincoli di età tra il minore e gli affidatari.
    Non sono richiesti particolari requisiti economici.

    4.1 L’affidatario, singolo o coppia, è colui che:

    • E’ in grado di occuparsi di un minore offrendogli uno spazio di accoglienza nella propria casa e nella propria vita, assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione, una dimensione relazionale ed affettiva e tutto quanto necessita per un equilibrato sviluppo psico–fisico.
    • Rispetta ed accoglie il minore insieme alla sua storia specifica, alla sue radici culturali ed alla sua personalità in divenire, senza alcuna pretesa di cambiarlo ad imitazione di sé, bensì aiutandolo a valorizzare le proprie risorse ed a sviluppare le proprie potenzialità.
    • E’ consapevole dell’importanza della famiglia di origine nella vita del minore, anche quando questa si presenta come problematica e distante dai propri modelli culturali di riferimento. Non esprime giudizi, non alimenta contrapposizioni e crea le condizioni affinché il minore mantenga i contatti ed il legame affettivo con i suoi familiari, agevolandone il ricongiungimento quando opportuno.
    • Aderisce e collabora nella realizzazione del progetto di affidamento in accordo con i servizi sociali competenti.

    Chi è interessato ad accogliere un bambino in affidamento familiare o desidera ricevere ulteriori chiarimenti può contattarci:

    • venendo a trovarci presso i nostri uffici in Piazza Noviziato 20 - Palermo
    • telefonando ai numerii: 091 581018 - 091 587206
    • mandando una e-mail a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

    5 - Chi sono i minori affidati

    I minori che vanno in affidamento familiare possono avere qualsiasi età al di sotto dei diciotto anni anche se, prevalentemente, ci si riferisce a bambini e ragazzi di età scolare, talvolta già adolescenti. Possono essere italiani o stranieri, che appartengono ad un nucleo familiare di origine momentaneamente impossibilitato o non in grado di occuparsi delle esigenze materiali e psicologiche del minore, ma il cui legame affettivo è ritenuto ugualmente importante per il minore stesso.
    Dunque, per i minori che vanno in affidamento familiare non è stato dichiarato lo stato di abbandono morale e materiale da parte delle famiglie di origine.
    A causa delle complesse vicende familiari a volte anche molto dolorose, negli affidamenti giudiziari, sovente, il minore ha già vissuto l’allontanamento dalla propria famiglia di origine, sperimentando esperienze di inserimento in comunità di accoglienza o precedenti esperienze di affidamento familiare. Pertanto, al momento di avvio di un progetto di affidamento familiare è possibile che il minore provenga:

    • dalla famiglia di origine
    • da una Comunità di Accoglienza 

    Secondo le specifiche situazioni è possibile che il minore vada in affidamento familiare congiuntamente a dei fratelli e/o sorelle, così come è possibile che abbia dei fratelli e/o delle sorelle che permangono nel nucleo familiare di origine o che sono inseriti in comunità di accoglienza o che sono anch’essi in affidamento familiare presso altri affidatari. Con tutte le figure familiari ritenute significative il minore mantiene regolari rapporti, secondo quanto previsto dal progetto di affidamento.


    6 - Le famiglie di origine dei minori affidati

    La legge stabilisce esplicitamente che “le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia” (L.n.149 del 2001).

    Le famiglie di origine dei minori affidati sono famiglie in difficoltà. Spesso sono già conosciute dai servizi sociali, con problemi e bisogni di varia natura, più o meno gravi, per i quali momentaneamente, non sono in grado di occuparsi adeguatamente del proprio figlio, nè di garantirgli un adeguato sviluppo psico-fisico, ma si riconosce la capacità di attivarsi, se adeguatamente sostenute e promuovere azioni di cambiamento per recuperare, a volte anche solo in parte, le proprie competenze genitoriali.
    Sono famiglie che hanno elaborato direttamente o indirettamente, una richiesta di aiuto che va attenzionata e rispettata. Quando la famiglia di origine è consapevole delle proprie difficoltà elabora una richiesta di aiuto ai servizi sociali competenti, ponendo le condizioni per un affidamento familiare consensuale.

    Quando la famiglia di origine non riconosce le condizioni di pregiudizio a cui è esposto il minore, si pone un’esigenza di tutela dello stesso, interviene il Tribunale per i Minorenni nell’esercizio della propria autorità, ponendo le condizioni per un affidamento familiare giudiziale.

    In nessun caso, comunque, un provvedimento di affidamento familiare si pone con obiettivi punitivi, bensì, sempre, come la tappa di un processo di aiuto rivolto al minore ed alla propria famiglia di origine, garantendo il principio legislativo del diritto del minore a crescere nella propria famiglia.


    7 - Come si diventa affidatari

    Per le persone che si propongono per l’accoglienza di un minore in affidamento, il servizio ha predisposto un percorso di formazione e di conoscenza che li accompagnerà verso una scelta consapevole e misurata alle proprie capacità e disponibilità.

    Le persone che hanno preso contatto, anche telefonicamente, con L'U.O. Affidamento Familiare sono invitati a partecipare ad un incontro finalizzato a fornire tutte le informazioni necessarie per una migliore comprensione dell’affidamento (obiettivi, dinamiche, modalità) e, se lo desiderano, confermare la propria disponibilità con più consapevolezza (incontri informativi ed esperenziali).

    Coloro che hanno confermato la loro disponibilità, sono invitati a partecipare a dei colloqui con una coppia di operatori, finalizzati ad:

    • una maggiore conoscenza della coppia o del singolo,
    • dei loro figli (qualora ve ne siano), 
    • della loro specifica situazione di vita, 
    • della disponibilità offerta,
    • delle loro potenzialità.

    Connettendo questi fattori agli aspetti relativi all’affidamento.

    Al termine del percorso gli operatori dell’Unità Organizzativa Affidamento Familiare, insieme agli aspiranti affidatari, delineano un profilo dal quale emerge:

    • per quale minore (italiano o minore straniero non accompagnato),
    • fascia di età,
    • tipo di situazione,
    • per quanto tempo possono e/o vogliono essere affidatari.

    Coloro che sono ritenuti idonei vengono inseriti nella Banca Dati delle famiglie affidatarie.


    8 - Realizzazione di un progetto di affidamento familiare

    8.1 Prima fase – l’avvio dell’affidamento

    • In relazione alle specifiche situazioni dei minori per i quali si prevede un affidamento, sulla base del progetto di intervento individualizzato elaborato a favore del minore e della sua famiglia, si ipotizza un abbinamento ragionato tra il minore e l’affidatario individuato dalla Banca Dati che risulta più idonea, per caratteristiche personali e familiari, disponibilità offerta, ecc.
    • All’affidatario così individuato, gli si presenta la proposta di affidamento, fornendogli tutte le informazioni necessarie sul minore e sulla sua situazione (garantendo in questa prima fase l’anonimato del minore) affinché possa confermare o meno la sua disponibilità verso quella specifica situazione. In caso di assenso si cominciano a delineare le modalità di procedimento.
    • Tenuto conto delle esigenze del minore e dell’affidatario, si procede con un affiancamento graduale per una reciproca conoscenza e familiarizzazione, costantemente supportata e verificata dagli operatori dei servizi sociali competenti.
    • In seguito all’esito positivo del periodo di affiancamento, verificata la concreta possibilità che si stabilisca una relazione costruttiva tra i soggetti, il progetto viene definito e sancito con un provvedimento formale.
    • La famiglia di origine del minore è informata e coinvolta nel progetto di affido a cura degli operatori incaricati.

    8.2 Seconda fase – Sostegno e monitoraggio

    Durante il periodo di affidamento è previsto un monitoraggio costante del progetto con verifiche periodiche, colloqui individuali, consulenza e sostegno psico-sociale all’affidatario, al minore e ai suoi genitori, cura dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, incontri tra gruppi di affidatari, assemblee tematiche di interesse comune e ogni altra attività utile affinché si realizzino gli obiettivi preposti.

    8.3 Terza fase – Conclusione del progetto di affidamento familiare

    In prossimità della scadenza del provvedimento di affidamento è programmato un momento di verifica finalizzato a valutare il raggiungimento degli obiettivi preposti o la necessità di prorogare l’affido.

    Se la famiglia di origine del minore ha superato le proprie difficoltà e il minore può tornare presso i suoi genitori, si programma un rientro graduale. E’ un momento di festa per la riuscita del progetto ma è anche un momento delicato per il minore, l’affidatario, la famiglia di origine.

    Qualora le situazioni specifiche non consentissero il rientro del minore presso la propria famiglia di origine viene valutata la possibilità di riformulare e prolungare il progetto di affidamento.

    8.4 Chiusura dell’affidamento familiare

    Un affido si chiude quando:

    • Sono stati raggiunti gli obbiettivi del progetto di affido
    • Quando il minore rientra presso la sua famiglia di origine
    • Quando la permanenza presso la famiglia affidataria è controproducente per il minore
    • Quando il minore raggiunge la maggiore età

    9 - Come opera l’Unità Organizzativa nel campo dell’affidamento familiare

    L’Unità Organizzativa Affidamento Familiare del Comune di Palermo, nel campo dell’affidamento da oltre quindici anni, sempre più convinta della validità di questo intervento di aiuto alla famiglia ed al minore. Nel corso di questi anni, l’esperienza maturata e l’esigenza di scientificità nell’operato professionale ben definita, benché in costante verifica e aperta a rettifiche, in una continua ricerca di miglioramento.

    Ogni equipe del servizio è stata caratterizzata dal desiderio di svolgere un lavoro altamente qualificato per impegno e competenza professionale, nella convinzione che l’affidamento possa offrire ai minori una reale opportunità di cambiamento e di svincolo dalla condizione di disagio e di sofferenza. Tale convincimento nasce dall’esperienza concreta del lavoro, dall’aver visto bambini deprivati, spenti, ripiegati su se stessi, aprirsi e rifiorire come piantine avvizzite a cui si da acqua dopo la siccità. Gli operatori dell’affido svolgono un lavoro difficile e coinvolgente anche sul piano emotivo, per la consapevolezza di intervenire in modo determinare nella vita delle persone, intrecciandone le storie e le vicende familiari.

    La presenza di più professionisti, assistenti sociali e psicologi, con modelli teorici di riferimento diversi, rappresenta un punto di forza per il servizio, perché dà la possibilità di leggere ogni singolo caso secondo prospettive diverse, aprendo un confronto ricco e costruttivo.

    Attività specifiche del gruppo di lavoro che si occupa di affidamento familiare:

    9.1 Attività di promozione dell’affidamento e di reperimento di soggetti affidatari

    L’attività di promozione ha il duplice scopo di far conoscere, in modo ampio e diffuso, l’affidamento quale risorsa a tutela del bambino e della sua famiglia e di reperire soggetti affidatari. Il servizio deve poter disporre di un elenco numeroso e diversificato di famiglie e persone singole disponibili all’affidamento affinché, nella fase dell’abbinamento tra il minore e la risorsa/affidatario, si possa individuare la famiglia più adatta, per composizione, motivazione e capacità, alle esigenze del minore da affidare e alla situazione della sua famiglia naturale. L’attività di promozione si estende oltre che nel territorio cittadino anche nei comuni della provincia. Dall'anno 2016 l'U.O. si avvale dei volontari in Servizio Civile Universale per lo svolgimento di progetti di promozione e sensibilizzazione della cultura dell'affido familiare. In particolare si tratta dei seguenti progetti:

    • "Inform@ffido" anno 2016/2017  
    • "Un Mare di Accoglienza" anno 2018/2019
    • "Un salto nel mio futuro" 2019/2020

    9.2 Selezione e formazione degli affidatari

    La selezione e la formazione degli affidatari è una attività peculiare dell'U.O. La disponibilità di persone preparate ad accogliere un minore in affidamento, costituisce la risorsa fondamentale su cui si basa l’attività del servizio. I soggetti che si propongono per un’esperienza tanto complessa, impegnativa ed emotivamente coinvolgente, devono essere adeguatamente conosciute dagli operatori e preparate ad affrontare un compito gravoso ma altrettanto gratificante. La selezione e la formazione degli affidatari (coppie, singoli, nuclei familiari) avviene attraverso un iter definito nel corso degli anni in base all’esperienza, che comprende un percorso di valutazione e formazione condotto da due operatori, (un assistente sociale e uno psicologo) che prevede diversi colloqui ed una visita domiciliare. E’ finalizzato a stabilire il profilo del minore che la famiglia può accogliere e il tipo di affidamento da proporre. A termine del percorso il nominativo è inserito nell’elenco delle possibili famiglie affidatarie.

    9.3 Elaborazione dei progetti 

    Su incarico del Tribunale per i Minorenni (affidamento giudiziario) o su richiesta degli interessati (affidamento consensuale), dopo un’attenta valutazione, gli operatori incaricati elaborano un progetto a sostegno del nucleo familiare in difficoltà che comprende sia le scelte fondamentali di intervento a favore della famiglia di origine, sia i termini dell’affidamento familiare per il minore. Nel progetto sono definiti i tempi, le modalità e gli obiettivi che devono essere raggiunti. Particolare attenzione è dedicata alla concertazione del progetto con la famiglia di origine e alla costruzione ed al mantenimento di una relazione di fiducia.

    9.4 Sostegno alle famiglie di origine dei minori

    • Attivazione delle risorse esistenti, interne ed esterne al nucleo familiare, utili a sostenere la famiglia nel percorso di recupero e superamento delle proprie difficoltà
    • Consulenza e sostegno individuale
    • Segnalazione e accompagnamento ad altri servizi specialistici ove necessario
    • Monitoraggio degli incontri genitori/figli

    9.5 Forme di aiuto agli affidatari

    Il servizio prevede diverse forme di supporto professionale in favore degli affidatari:

    • consulenza e sostegno psico-sociale,
    • gruppi mensili di sostegno tra affidatari,
    • assemblee su temi di particolare interesse per gli affidatari con la presenza di esperti.

    A supporto degli affidatari, inoltre, sono previste altre forme di aiuto:

    • Contributo economico mensile, erogato secondo le disposizioni dell’Amministrazione Comunale,
    • Rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore del minore affidato,
    • Assicurazione che copre il minore e gli affidatari nei casi di eventi di estrema gravità accaduti durante l’affidamento.

    La legge, inoltre prevede alcune misure a tutela degli affidatari:

    • Tutela dei lavoratori equiparati ai diritti in materia di congedi di maternità, parentali, per malattia, ecc.
    • Detrazioni di imposta equiparati alle detrazioni di imposta per i carichi di famiglia
    • Assegni familiari secondo le disposizioni di legge in materia

    10 - Riferimenti legislativi e normativi

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