6 - Le famiglie di origine dei minori affidati
La legge stabilisce esplicitamente che “le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia” (L.n.149 del 2001).
Le famiglie di origine dei minori affidati sono famiglie in difficoltà. Spesso sono già conosciute dai servizi sociali, con problemi e bisogni di varia natura, più o meno gravi, per i quali momentaneamente, non sono in grado di occuparsi adeguatamente del proprio figlio, nè di garantirgli un adeguato sviluppo psico-fisico, ma si riconosce la capacità di attivarsi, se adeguatamente sostenute e promuovere azioni di cambiamento per recuperare, a volte anche solo in parte, le proprie competenze genitoriali.
Sono famiglie che hanno elaborato direttamente o indirettamente, una richiesta di aiuto che va attenzionata e rispettata. Quando la famiglia di origine è consapevole delle proprie difficoltà elabora una richiesta di aiuto ai servizi sociali competenti, ponendo le condizioni per un affidamento familiare consensuale.
Quando la famiglia di origine non riconosce le condizioni di pregiudizio a cui è esposto il minore, si pone un’esigenza di tutela dello stesso, interviene il Tribunale per i Minorenni nell’esercizio della propria autorità, ponendo le condizioni per un affidamento familiare giudiziale.
In nessun caso, comunque, un provvedimento di affidamento familiare si pone con obiettivi punitivi, bensì, sempre, come la tappa di un processo di aiuto rivolto al minore ed alla propria famiglia di origine, garantendo il principio legislativo del diritto del minore a crescere nella propria famiglia.